Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo

Una famiglia perde il volo e fa causa al vettore

16/01/2017
09:02
 

Una famiglia non si presenta in tempo all'imbarco al gate ed è costretta ad acquistare da un altro vettore dei nuovi biglietti aerei per tornare a casa, a causa della perdita di tempo subita al varco di sicurezza le cui procedure di controllo sono state particolarmente lente nella gestione del flusso dei passeggeri, a causa di una verifica accurata di un terzo passeggero sospetto.

È il caso che si è proposto recentemente innanzi al Giudice di Pace di Bari presso il quale la famiglia ha citato una compagnia aerea in quanto responsabile di non avere ottemperato diligentemente alle misure necessarie per l'imbarco, con conseguente richiesta di risarcimento di danni materiali e morali da inadempimento contrattuale.

La compagnia aerea convenuta ribatte che in realtà il volo è stato perso principalmente per causa del comportamento degli addetti alla sicurezza i quali erano intenti ad un capillare controllo ai varchi di accesso e che tale incombente non spetta al vettore perché è estraneo al contratto di trasporto aereo, il quale include tutte le fasi nelle quali il passeggero entra nella sua sfera di controllo, vale a dire dalle operazioni di imbarco a quelle di sbarco. Se dunque c'è un responsabile, questo dovrà essere l'ente territoriale aeroportuale per la supervisione ai controlli di sicurezza.

La questione giuridica appare complessa e non può essere liquidata come un mero caso di no show, giacché se sussiste un interesse pubblico alla sicurezza, d'altro lato non può essere ignorato il diritto del passeggero ad essere assistito in tutte le fasi della permanenza in aeroporto dal momento che è registrato ed è in possesso di una carta d'imbarco e che la mancata presentazione al gate appare per causa non imputabile al trasportato. Dunque se è pur vero che le norme comunitarie che regolano il trasporto aereo prevedono un programma per la sicurezza degli aeroporti cui responsabile è l'ente aeroportuale competente, tuttavia il vettore è obbligato a cooperare con esso per garantire un corretto passenger flow management.

La soluzione in effetti pare cadere proprio nell'assolvimento del fondamentale dovere di cooperazione che coinvolge tutte le parti, in particolare da parte del vettore nell'adottare tutte le misure per far giungere incolume ed a destinazione il passeggero, mentre su quest'ultimo, in quanto persona e non merce, grava la continua e costante osservanza delle prescrizioni contrattuali, fra le quali l'obbligo di presentarsi al gate d'imbarco non oltre l'orario specificato al momento del check-in.

Diventa materia di accertamento delle circostanze concrete, stabilire se tutte le parti coinvolte abbiano attuato tale dovere di cooperazione. In particolare, per far valere il proprio diritto il passeggero dovrà essere chiamato a provare l'ora nella quale sarebbe giunto in aeroporto per procedere alle operazioni preliminari di imbarco al fine di valutare la sua diligenza nonché  il momento preciso in cui accede al varco di sicurezza. In difetto della prova di tali dati temporali fondamentali risulterebbe impossibile accertare alcuna responsabilità. Così infatti il Giudice di Pace di Bari ha stabilito nella sua sentenza, rigettando la domanda della famiglia.

Questa pronuncia evidenzia un fatto di assoluto rilievo dal punto di vista probatorio: spetta al passeggero allegare le circostanze dell'inadempimento del vettore, il quale invece non è obbligato a dover dimostrare il fatto del terzo esterno dal contratto, il caso fortuito o il fatto del passeggero per essere dichiarato non responsabile (come invece avviene in modo assai più restrittivo nei viaggi a pacchetto per l'organizzatore turistico).


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