Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo

Il recepimento della nuova direttiva sui viaggi a pacchetto da parte degli altri Stati membri dell'Ue

30/11/2017
10:24
 

Mentre cresce l'attesa della prossima pubblicazione (entro il dicembre 2017 con eventuale ed inderogabile proroga al 31 gennaio 2018 e successiva entrata in vigore il 1 luglio 2018) in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo che recepirà in Italia la nuova Direttiva (Ue) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, appare utile scorrere le norme di altri Stati membri che abbiano già dato luogo all'attuazione della direttiva nei loro ordinamenti interni.  

In Germania, dopo un primo e fallito tentativo da parte delle associazioni degli agenti di viaggio di chiedere al Bundestag di rimandare subito indietro al Parlamento Europeo la Direttiva per una profonda revisione, la norma comunitaria è stata attutata mediante inserimento all'interno del codice civile tedesco (§§651a). La norma interna ha espressamente escluso dall'applicazione della Direttiva i pacchetti giornalieri con valore inferiore ai 500 euro nonché quelli organizzati dagli enti no profit senza fare riferimento ad un numero massimo di viaggi l'anno bensì rinviando ad una valutazione caso per caso in base alla natura dell'associazione secondo il suo statuto e l'attività realmente svolta. Inoltre, la normativa tedesca intende che “parte sostanziale del valore della combinazione” in relazione al secondo elemento (ad esempio ski-pass, evento sportivo, visita guidata, trattamento benessere, ecc.) debba essere superiore al 25% del valore complessivo per sussistere un pacchetto turistico, il quale si formerà unitamente ad un primo ineludibile elemento (cioè trasporto od alloggio oppure rent-a-car), entrambi combinati dal professionista mediante processi collegati di prenotazione online.

Al momento, inoltre, non è evidente conoscere se i professionisti non agenti di viaggio siano limitati a creare e vendere i soli servizi turistici collegati (cioè hotel o trasporto oppure rent-a-car e altro servizio con valore – questa volta - inferiore al 25% del valore complessivo del servizio offerto) o pacchetti turistici veri e propri, inclusi i dinamici ormai assimilati in tutto e per tutto a quelli tradizionali. Infatti, essendo la Direttiva di massima armonizzazione, pochissimo spazio viene lasciato al legislatore interno per cui molti Stati Membri per non rischiare di violare la norma comunitaria, realizzano un vero e proprio “copia e incolla”, lasciando poi successivamente ai giudici interni e comunitari l'interpretazione della norma, con buona pace per la sicurezza giuridica degli operatori che nella prima metà dell'anno 2018 dovranno necessariamente prepararsi a tali rilevanti cambiamenti normativi.

In Francia, assume particolare importanza il riferimento all'esistenza di una prassi applicativa del “contract cadre” cioè di un insieme di linee guida normative delle quali gli operatori turistici potranno avvalersi nel caso intendano stipulare con il cliente (per esempio nel business travel) un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale, che come tale escluderebbe questo contratto dall'applicazione della Direttiva.

In Austria, invece, particolare risalto nell'attuazione della Direttiva è stata dato all'obbligo del viaggiatore (è la nuova definizione che sostituisce quella di consumatore-turista, pertanto il cliente potrà essere anche un professionista o una PMI e non necessariamente per scopi di vacanza o relax) di avvisare “senza indebito ritardo” nel corso dell'esecuzione del viaggio di eventuali difetti di conformità, paventando una possibile sanzione di non ammissibilità di successive richieste di risarcimento in caso di violazione da parte del cliente di tale obbligo di cooperazione.

Mancano all'appello altri fondamentali Stati membri in ambito turistico: Portogallo, Spagna e Italia. Il tempo stringe.


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