Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo

Malattia, infortunio e lutto familiare non obbligheranno più il tour operator a rimborsare

28/03/2018
09:42
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Mentre cresce ormai spasmodica l'attesa della prossima pubblicazione (il termine assegnato alle commissioni parlamentari per esprimere il parere scade il 2 aprile 2018) in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo che recepirà in Italia la nuova Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati e che entrerà in vigore il 1° luglio 2018, appare opportuno già trarre delle conclusioni che difficilmente saranno smentite dalle norme di attuazione interna.

In particolare, in base ad una giurisprudenza consolidata di estensione interpretativa della vecchia direttiva sui viaggi a pacchetto, l'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione, pur non sostanziandosi in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, dal momento che implica il venire meno dell'interesse creditorio del viaggiatore a soddisfare la propria finalità turistica, obbliga l'organizzatore turistico a rimborsare il prezzo del pacchetto, dedotte le ragionevoli spese amministrative e salvo il diritto (praticamente inattuabile) di regresso verso i propri fornitori delle somme a quest'ultimi già versate.

In altri termini, nel caso di impedimenti soggettivi quali malattia, infortunio o lutto familiare che si sostanziano in ragioni soggettive per impossibilità a ricevere la prestazione, l'organizzatore turistico è obbligato a rimborsare il prezzo ricevuto ed a non applicare le penalità di cancellazione, così da considerare l'evento personale al pari di un'impossibilità sopravvenuta di tipo oggettivo.

La nuova direttiva, invece, stabilisce unicamente ed espressamente all'art. 12.2 che “il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione”. Ciò significa che solo l'impedimento oggettivo e sostanziale avvenuto prima dell'inizio dell'esecuzione del pacchetto (purché inevitabile e straordinario), obbliga l'organizzatore turistico al rimborso del prezzo del viaggio ed a non potere applicare le relative penali di annullamento del viaggio, mentre non vi è alcun accenno all'impedimento soggettivo sopra esplicato.

Neppure pare esservi spazio – questa è la vera novità – per interpretazioni favorevoli al viaggiatore da parte dei giudici a causa della clausola di massima armonizzazione dell'art. 4 della nuova direttiva la quale stabilisce imperativamente che “gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso.”  

Dunque nessuna deroga prevista neppure se a favore del viaggiatore.

Un motivo in più, nell'informare i clienti nella fase precontrattuale, a tutelarsi mediante la sottoscrizione di un'assicurazione che copra le spese di annullamento del contratto.

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