Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo

La culpa in eligendo dell’agente di viaggi

18/02/2020
09:40
 

Le recentissime vicende occorse ai fornitori di servizi turistici, in particolare la messa in liquidazione di quest'ultimi e pertanto la relativa sospensione dell'erogazione delle prestazioni promesse, inglobano un tema di assoluta rilevanza per l'agente di viaggi. In particolare, se ed in che misura quest'ultimo debba rispondere per fatto commesso da altri soggetti ai quali costui, nell'assemblare il pacchetto di viaggio, abbia delegato specifiche funzioni pur in assenza di loro idoneità tecnica e finanziaria a svolgerle.

Il tema è delicato e riguarda un giudizio di responsabilità sull'agente di viaggi che abbia organizzato viaggi ed abbia scelto d'inserire vettori o per esempio strutture ricettive che al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico con il viaggiatore, fossero, secondo una diligenza professionale, probabilmente non in grado di rendere la prestazione per la quale erano stati incaricati.

Se un agente di viaggi fosse a conoscenza che un proprio fornitore fosse a rischio d'insolvenza o avesse altri tipi di problematiche tali da non assicurare a medio termine le proprie prestazioni dovrebbe prudenzialmente astenersi dall'inserirlo all'interno dei propri pacchetti turistici in offerta ai viaggiatori e virare verso fornitori più affidabili, anche - e soprattutto – innanzi a prezzi eccessivamente bassi e condizioni di vendita anomale rispetto a quelli di mercato.

Infatti, un tipico segnale di rischio d'insolvenza di un fornitore è la messa nel mercato a prezzi sotto costo che spesso cela una prossima cessazione dei servizi dovuta a crisi strutturale.

Assicurazione
In relazione alla copertura dell'assicurazione di responsabilità professionale dell'agente di viaggi, qualora quest'ultimo sia citato per danno da vacanza rovinata da parte dei viaggiatori, ai quali non sia stato possibile effettuare una riprotezione dei servizi del fornitore insolvente comparabile con il programma di viaggio originario, si profila un paradosso che solo innanzi al giudice ed alla presenza di tutte le parti potrebbe sciogliersi: è il caso che all'agente di viaggi diligente e che non sia occorso in alcun errore neppure di culpa in eligendo nello scegliere il fornitore, poiché nessun segnale – sulla base delle informazioni professionali che disponeva all'epoca – lasciava presagire il tracollo di quest'ultimo, gli potrebbe in prima istanza essere negata dall'assicuratore la relativa copertura – ferme restando le dovute verifiche delle condizioni di polizza - in quanto non ascrivibile di alcuna responsabilità e pertanto non rientrante in alcun errore, lasciandolo da solo a risarcire i passeggeri.

Viceversa, qualora fosse dimostrata anche solo una culpa in eligendo dell'agente di viaggi nell'aver incautamente e negligentemente scelto un fornitore inaffidabile, potrebbe operarsi la surroga dell'assicuratore in quanto verrebbe riconosciuta una responsabilità professionale dell'assicurato.

Scegliere fornitori affidabili
Di certo ogni situazione andrebbe valutata nel concreto all'interno di un'aula di giustizia, tuttavia appare consigliabile in via preventiva, al fine di non trovarsi in mezzo ad una lunga ed onerosa causa, che l'agente di viaggi debba prudenzialmente scegliere fornitori affidabili a tutela del viaggiatore in primis, anche e nonostante altri fornitori offrano i propri servizi a tariffe eccezionalmente - e sospettosamente – basse.


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