L'isola fiscale

Giulio Benedetti, Dottore Commercialista

La rottamazione delle cartelle Equitalia emesse dal 2000 al 2016: attenzione alla scadenza!

20/01/2017
09:36
 

La Legge 225/2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 dicembre 2016 prevede importanti novità relativamente alle cartelle Equitalia ricevute dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, fornendo anche alle agenzie viaggi in “ritardo” nei pagamenti tributari e contributivi una importante opportunità di risparmio consistente in una sanatoria costituita dallo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora contenuti nelle cartelle (devono essere interamente versati, invece, gli aggi e le spese di notifica).

Si ricorda che la scadenza ultima per poter effettuare la rottamazione è fissata al 31 marzo 2017!

In molti casi sarà opportuno un calcolo di convenienza per scegliere tra:

- la rateazione “tradizionale” con Equitalia (fino a 120 rate mensili ma con pagamento integrale di sanzioni, compensi di riscossione e interessi di dilazione)

- l’adesione alla definizione agevolata con Equitalia (che consente lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ma solo se il pagamento avviene entro settembre 2018).

La definizione agevolata riguarda le somme riferite alle imposte dirette ed indirette (Irpef, Ires, Iva, Irap, imposta di registro, etc.), ai contributi previdenziali e assistenziali (Inps, Inail), alle entrate locali (Ici, Imu, Tari, Tasi), ma non tutte le violazioni diverse da quelle tributarie e contributive (ad esempio: multe auto).

Importante precisare che la definizione agevolata è consentita sia nel caso in cui la cartella sia stata rateizzata sia nel caso in cui sia scaduta e non pagata (si sottolinea però che, per coloro che hanno rateizzato, non possono formare oggetto di rimborso le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora).

Infine (previsione particolarmente interessante) è possibile, in presenza di più cartelle di pagamento,  adottare una “definizione parziale” di un singolo carico contenuto in un atto, scegliendo quindi quello più conveniente in termini di risparmio di sanzioni ed interessi.

Per aderire a tale adesione, è necessario compilare l’apposito modello di istanza presente sul sito di Equitalia a questo link.

In sede di compilazione del modello, è possibile scegliere il pagamento in un'unica soluzione entro luglio 2017, oppure in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate.

Qualora il contribuente scelga, ad esempio, il pagamento in 5 rate le scadenze sarebbero a luglio 2017 (24%), settembre 2017 (23%), novembre 2017 (23%), aprile 2018 (15%) e settembre 2018 (15%). Sulle rate successive a quella di luglio 2017 sono dovuti interessi nella misura del 4,5% annuo.

Una volta inoltrato il modello, entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta, inviando i bollettini di pagamento.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti Milano – www.studiobenedetti.eu


TI INTERESSA QUESTA NOTIZIA? ISCRIVITI A TTG REPORT, LA NEWSLETTER QUOTIDIANA

Commenti di Facebook


I blog di TTG Italia non rappresentano una testata giornalistica poiché sono aggiornati senza alcuna periodicità. Non possono pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001. Le opinioni ivi espresse sono sotto la responsabilità dei rispettivi autori