L'isola fiscale

Giulio Benedetti, Dottore Commercialista

La nuova dichiarazione Iva per l’anno 2016 e l’anticipazione dei pagamenti tardivi

20/02/2017
14:49
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Anche quest’anno cambia l’agenda fiscale con scadenze dichiarative in costante (ed incessabile) mutamento, con importanti e considerevoli variazioni nei termini di pagamento e (per i ritardatari) conseguenze pesanti in termini sanzionatori: forse in un periodo non proprio florido dal punto di vista finanziario si sarebbe preferita una maggiore flessibilità da parte del fisco nel comprendere le difficoltà di tanti operatori del settore.

Innanzitutto: quali sono le nuove scadenze della dichiarazione Iva? La dichiarazione annuale IVA per l’anno 2016 (quindi relativa a tutte le operazioni fatturate dal 1 gennaio al 31 dicembre) deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 28 febbraio 2017.

Lo scorso anno il termine di scadenza era il 30 settembre (quindi quest’anno viene anticipata di ben 7 mesi!).

Attenzione: per il prossimo anno la scadenza cambierà nuovamente: dichiarazione Iva per l’anno 2017 da presentare entro il 30 aprile 2018.

Ora: quali conseguenze comporta questo anticipo nel termine ultimo e perentorio di deposito della dichiarazione (oltre all’evidente restringimento dei tempi a disposizione per poter controllare la contabilità e compilare la dichiarazione)?

Il più evidente è l’inevitabile accorciamento dei tempi per poter versare, con ravvedimento operoso e quindi con riduzione di sanzioni ed interessi, gli eventuali omessi versamenti IVA dell’anno 2016.

Infatti l’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 che definisce le modalità di applicazione del “ravvedimento operoso” prevede la riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo, nel caso in cui il contribuente “ritardatario” versi quanto dovuto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale del periodo cui si riferisce la violazione.

Pensiamo ad esempio al caso di liquidazione Iva relativa al mese di novembre, la cui scadenza di versamento è fissata al 16 dicembre (data delicata perché in tale data è necessario versare anche i saldi Imu e Tasi, e dopo pochi giorni deve essere versata la tredicesima ai dipendenti) e che non si riesce a versare entro la scadenza.

In caso di omesso versamento entro i termini, le sanzioni sono pari al 30% dell’importo dovuto, ma se ci si “ravvede” (cioè si decide di versare prima che il fisco ci contesti la violazione) è possibile beneficiare della loro riduzione ad 1/8.

La norma prevede che il ravvedimento debba essere perfezionato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, di conseguenza sarà possibile definire gli omessi versamenti beneficiando della riduzione ad 1/8 delle sanzioni entro e non oltre il 28 febbraio 2017 (mentre prima vi era tempo fino al 30 settembre!).

Oltre tale termine la riduzione delle sanzioni viene progressivamente a dissolversi, fino ad arrivare all’applicazione della sanzione piena (fatte salve le ulteriori possibilità concesse in sede di preventiva comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Una anticipazione di non poco conto, quindi, e che incide in maniera significativa sulla pianificazione finanziaria in agenzia viaggi.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.eu

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