L'isola fiscale

Giulio Benedetti, Dottore Commercialista

Le liste di nozze in agenzia viaggi

22/03/2017
09:31
 

Primavera, stagione storicamente caratterizzata dalle liste nozze in agenzia viaggi, ma quali sono gli accorgimenti amministrativi e fiscali da considerare?

Innanzitutto la raccolta di pagamenti effettuati dagli amici dei futuri sposi, il più delle volte in contanti: come noto il limite per i pagamenti in contanti (anche frazionati) è ad oggi fissato in euro 3.000,00 (riferimenti normativi: Legge 208/2015 e il precedente D.Lgs 231/2007).

Se il totale del denaro raccolto in contanti supera tale cifra, l’agenzia viaggi è sanzionabile?
A tal proposito corre in nostro soccorso la nota del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 10/10/2012: l’agenzia viaggi può incassare contributi in contanti che comportano un saldo complessivo superiore ai limiti di legge, a condizione che venga rilasciata al “donatore” una ricevuta di quietanza per l’importo versato, in modo che siano ricollegabili le singole dazioni all’importo complessivo del pacchetto o servizio turistico scelto dagli sposi.

A chi dovrà intestare, l’agenzia di viaggi, il contratto e la successiva fattura?
Sempre la nota del Mef ci comunica che entrambi dovranno essere intestati ai futuri sposi e le ricevute dei pagamenti ricevuti verranno conservate unitamente alla fattura emessa (ai fini fiscali la conservazione dovrà essere effettuata per un periodo di 5 anni).

Infine, alcuni dubbi possono sorgere dalla diffusione, negli ultimi anni, di numerose piattaforme online di gestione delle liste nozze (e più in generale di raccolta di denaro), la maggior parte delle quali a norma di legge in tema di servizi di pagamento (D.Lgs. 11/2010) e di garanzie ed autorizzazioni (Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/1993). Alcune di queste piattaforme citano (testualmente) che le agenzie viaggi non rispetterebbero le suddette norme e conseguentemente il denaro degli sposi e dei loro amici lasciato in deposito in agenzia viaggi non sarebbe pienamente tutelato.

A tal proposito ritengo necessario tranquillizzare le agenzie viaggi e segnalare che le stesse norme sopra richiamate (in particolare il D. Lgs. 11/2010) fanno esplicito riferimento all’esclusione della loro applicazione in caso di operazioni di pagamento tramite agenzie autorizzate a negoziare o a  concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto  del  pagatore (in tal caso, i servizi turistici oggetto di lista nozze): l’agenzia viaggi infatti non si limita ad effettuare l’attività finanziaria di raccolta e deposito del denaro, bensì effettua tale attività nel ben più ampio mandato, conferitole dai futuri sposi, di sottoscrizione di un contratto relativo ad un pacchetto turistico o di fornitura di un servizio turistico.

Le agenzie viaggi possono quindi continuare a svolgere senza problemi l’attività di vendita di liste nozze e contemporanea raccolta dei pagamenti frazionati eseguiti dagli amici degli sposi, senza necessità di ulteriori licenze o permessi.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.eu


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