L'isola fiscale

Giulio Benedetti, Dottore Commercialista

Il nuovo contributo a fondo perduto per adv e t.o. che ristora i mesi da agosto a dicembre 2020

17/05/2021
12:20
 

Pubblicato nella giornata di venerdì 14 maggio il Decreto del ministero del turismo che istituisce il nuovo contributo a fondo perduto che intende ristorare le perdite patite dal settore nel periodo da agosto a dicembre 2020.
Vi anticipo che il contributo ha una dotazione finanziaria non entusiasmante: euro 128milioni circa.

Il suddetto importo è “quanto rimane” della dotazione che ha finanziato il precedente fondo ADV e TO (quello che ha ristorato il periodo dal 23 febbraio al 31 luglio 2020 e per il quale, a dire il vero, molte agenzie viaggi ad oggi non hanno ancora incassato la famosa “seconda tranche”).

Vi ricordo infatti che la dotazione complessiva del suddetto fondo era di circa 625 milioni, e che per il periodo 23 febbraio-31 luglio sono stati assegnati circa 500milioni di euro alle agenzie viaggi e tour operator.

Comprendete quindi come i 128 milioni ora destinati a coprire il periodo agosto-dicembre sono alquanto esigui e molto probabilmente le domande presentate supereranno di gran lunga la dotazione finanziaria: dato che i fondi non basteranno a coprire tutte le domande, queste verranno ricalcolate proporzionalmente sulla base delle risorse disponibili: a grandi linee si può prevedere che le domande verranno soddisfatte per il 25%-35% del loro ammontare (ma staremo a vedere quali saranno i numeri effettivi) : preparatevi però, salvo rifinanziamenti del fondo, a ricevere molto meno di quanto potete aspettarvi.

In estrema sintesi vi riepilogo alcuni punti chiave del nuovo contributo:
- è destinato alle attività che risultavano operative alla data del 1 agosto 2020 (quindi chi ha deciso di cessare l’attività dopo il 1 agosto, può comunque presentare la domanda di contributo),

- i requisiti sono quelli ormai noti: svolgere l’attività in Italia, avere come codici ateco prevalenti il 79.11 e 79.12, ma soprattutto avere Durc regolare (versamento contributi Inps e Inail) e non avere pendenze di imposte non versate,

- viene tenuta in debita considerazione la differenza di fatturato tra chi svolge attività di organizzazione e chi di intermediazione (per il precedente contributo, infatti, molti avevano lamentato che, a parità di marginalità, venivano premiati gli organizzatori che avevano un fatturato più elevato rispetto agli intermediari): per questo motivo il contributo viene calcolato al 20% sulle commissioni/provvigioni di intermediazione, e al 5% sulla restante parte del fatturato (ovviamente queste percentuali vengono applicate sulla differenza tra 2020 e 2019),

- viene riconosciuto in ogni caso un contributo minimo (anche a coloro che hanno intrapreso l’attività dopo il 1 gennaio 2020) di euro 8mila per le persone fisiche e di euro 10mila per le società,

- Al momento non è ancora possibile presentare domanda: entro 5 giorni dalla registrazione del Decreto, verranno rese note le modalità di invio delle istanze tramite apposito avviso,

- Attenzione ai tempi brevissimi per presentarle: infatti la domanda di contributo, in via telematica, potrà essere presentata al massimo entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso.
Rimane invece un forte dubbio sull’effettivo importo del fatturato da dichiarare: nel Decreto è infatti testualmente riportato che “il fatturato e i corrispettivi indicati nella domanda del contributo Decreto Sostegni non concorrono alla determinazione del contributo” : in tale istanza (che vi ricordo è in scadenza il prossimo 28 maggio) veniva richiesto di indicare l’importo medio mensile del fatturato 2019 e 2020: è da escludersi che tale prescrizione affermi che debba essere sottratto l’intero fatturato 2019 e 2020 dal calcolo, altrimenti tutte le istanze presenterebbero valori pari a zero. Ritengo quindi che debba sottrarsi il valore medio del fatturato riportato su tale domanda, creando a mio modo di vedere una evidente disparità nelle modalità di calcolo rispetto al contributo precedente calcolato sul periodo febbraio-luglio, penalizzando chi subisce forti stagionalità: staremo a vedere le istruzioni che verranno emanate a breve se potranno fornirci maggiori delucidazioni.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.euwww.travelfocus.it


TI INTERESSA QUESTA NOTIZIA? ISCRIVITI A TTG REPORT, LA NEWSLETTER QUOTIDIANA

Commenti di Facebook


I blog di TTG Italia non rappresentano una testata giornalistica poiché sono aggiornati senza alcuna periodicità. Non possono pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001. Le opinioni ivi espresse sono sotto la responsabilità dei rispettivi autori