L'isola fiscale

Giulio Benedetti, Dottore Commercialista

Auto aziendali, Van per transfer e tutto per gli automezzi delle agenzie viaggi

12/12/2022
11:15
 

Spesso le agenzie viaggi mie clienti mi chiedono quali sono i vantaggi fiscali nell’acquisto di un automezzo, magari anche di un Van per il servizio di transfer dei viaggiatori.

Il mese di dicembre, poi, è il periodo migliore per spuntare un buono sconto in concessionaria per l’acquisto di un’auto.

Quale migliore occasione, quindi, per riepilogare le opportunità fiscali legate agli automezzi e la deducibilità/detraibilità delle loro spese in relazione all’attività di una agenzia viaggi?

Innanzitutto è necessario precisare che il regime fiscale per l’acquisto e l’utilizzo di autovetture ad uso promiscuo (quindi non solo esclusivamente per l’attività imprenditoriale) è fortemente penalizzato, sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda l’Iva: i criteri di detraibilità Iva non variano in funzione dell’alimentazione (benzina, gasolio, ibrida o elettrica) o del contratto (acquisto, leasing o noleggio) non essendo previste agevolazioni specifiche in tal senso:

- la detraibilità è del 40% per i veicoli non utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (quindi ad esempio anche un Van per il transfer dei passeggeri che, al di fuori dell’attività lavorativa, viene utilizzato ai fini privati dal titolare dell’agenzia): una detrazione limitata, quindi, ma che consente comunque di risparmiare diverse migliaia di euro sull’Iva addebitata in fattura dal concessionario (quindi opportunità assolutamente da sfruttare);

- questa percentuale di detraibilità Iva del 40% si applica anche a tutte le spese relative all’auto (carburanti, manutenzione, parcheggio, transito autostradale, ecc.);

- la detraibilità piena dell’Iva al 100% è invece prevista solo per veicoli utilizzati per attività di noleggio o esclusivamente per l’attività imprenditoriale.

Per quanto riguarda invece la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi, emerge un requisito ancora più stringente rispetto a quello richiesto ai fini della piena detraibilità Iva e cioè l’immatricolazione come autocarro: senza tale immatricolazione ad esempio una navetta acquistata da una agenzia viaggi (o anche da un hotel) per trasportare i propri clienti beneficia della piena detraibilità Iva ma non della piena deducibilità dei costi:

- la deducibilità (che riguarda oltre all’acquisto anche gli altri costi) è del 70% per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo;

- oppure del 20% per gli automezzi non concessi in uso ai dipendenti, con ulteriore limite del valore massimo di euro 18.075,99 per il costo di acquisto del veicolo (che entro tale limite massimo non può essere dedotto tutto in un anno ma deve essere ammortizzato in 4 anni);

- la deducibilità non migliora se in alternativa all’acquisto si sottoscrive un contratto di leasing (canoni di competenza deducibili su una durata di almeno 48 mesi, sempre nei limiti di un costo d’acquisto di 18.075,99 euro) oppure un noleggio a lungo termine (si deduce il 20% del noleggio fino a 3.615,20 euro annui).

Tutto quanto sopra in termini di limiti di deducibilità non si applica soltanto ai veicoli immatricolati come “autocarri”, cioè immatricolati per uso speciale nella categoria “N”. Attenzione però ai cosidetti “falsi autocarri”, cioè i veicoli immatricolati N1 con codice carrozzeria “Fo” che hanno almeno 4 posti a sedere con rapporto tra potenza del motore in kW e portata almeno pari a 180: anche se immatricolati come autocarri restano deducibili nel limite del 20% del costo.

Importante approfondire la questione dell’auto in uso promiscuo ai dipendenti, dato che in tal caso la deducibilità dei costi sale dal 20% al 70% e non opera il limite dei 18.075,99 euro:

- la deduzione si applica con la maggiore percentuale del 70% se l’auto è data in uso al dipendente (ma non all’amministratore!) per la maggior parte del periodo d’imposta;

- per il dipendente l’auto costituisce un fringe benefit imponibile ai fini irpef e dei contributi Inps, sulla base di una percorrenza convenzionale di 15mila km (valori Aci);

- la detraibilità Iva rimane limitata al 40% ma è prevista la possibilità di detrazione al 100% se viene fatturato al dipendente un corrispettivo per l’utilizzo del veicolo per scopi privati.

Come funzionano invece i rimborsi chilometrici? Molto frequente è infatti la prassi di riconoscere un rimborso per l’uso del proprio veicolo ai dipendenti, ai collaboratori o agli amministratori:

- i costi di questi rimborsi km sono pienamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi (e non imponibili in capo al dipendente/collaboratore/amministratore);

- i rimborsi km devono però essere calcolati entro i limiti delle tabelle Aci previste per ogni singolo veicolo fino a 17 cavalli fiscali (se benzina) o 20 cavalli fiscali (se diesel) o senza limiti per le auto elettriche;

- se concessi rimborsi km eccedenti le suddette tabelle Aci, l’importo eccedente costituisce reddito imponibile in capo al dipendente.

Riepilogando: la deducibilità dei costi auto è molto complessa, articolata e “limitata”, non bisogna farci particolare affidamento nel caso si volesse beneficiare di un consistente risparmio fiscale, ma è bene pianificarne l’utilizzo per massimizzarne il risultato.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.euwww.travelfocus.it


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