Viaggi in treno,
parte la rivoluzione
Da oggi cambiano
le regole per le adv

di Cristina Peroglio
07/06/2023
08:12
 

Entra in vigore oggi il regolamento europeo 782 del 2021, che cambia le regole per la vendita dei viaggi su rotaia. Approvato nel 2021, anno in cui tutta l’Europa era chiusa a causa della pandemia, il regolamento modifica in maniera sensibile opportunità e obblighi sia dei vettori ferroviari sia di chi si occupa di vendere i biglietti, agenzie di viaggi incluse.

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“Da oggi – spiega a TTG Italia Federico Lucarelli, consulente legale di Fiavet – viene abrogato il regolamento 1371 del 2007, e, in riferimento alle agenzie di viaggi, vengono definiti nuovi obblighi, ma anche nuove opportunità”.

Il primo obbligo per le agenzie è quello di una maggiore attenzione alle informazioni da fornire al cliente nel momento in cui si vende la biglietteria ferroviaria: “Secondo quanto previsto dal regolamento – dice Lucarelli – devono essere fornite al cliente le informazioni minime: le condizioni generali di contratto, gli orari e le condizione per accedere alla tratta più veloce e a quella con le tariffe più basse, le informazioni rispetto all’accessibilità dei mezzi per persone con disabilità, e quelle relative al trasporto delle biciclette, nonché tutte le informazioni relative alle perturbazioni e ai ritardi che siano prevedibili”.

In questo caso, il regolamento è stringente: gli eventi di forza maggiore, per i quali non sono dovuti al cliente rimborsi, sono vincolati alla prevedibilità, ossia sono solo quelli che non possono essere previsti né dal meteo (in caso di eventi atmosferici) né dalla capacità imprenditoriali (a causa, ad esempio, di cantieri che rallentino la circolazione).

Le responsabilità delle agenzie
La novità più eclatante per agenti di viaggi e tour operator è la responsabilità sulla biglietteria. “Il regolamento introduce il concetto di biglietto cumulativo – spiega ancora il legale di Fiavet -: se il vettore vende l’intera tratta, anche se operata da diversi gestori, la responsabilità in caso di ritardi o mancate coincidenze è del vettore, che deve rimborsare l’intero biglietto”.

Se, invece, il biglietto acquistato con una sola transazione combina tratte di gestori differenti assemblate da un’agenzia, in caso di ritardo e mancata coincidenza la responsabilità è dell’agenzia. “E non è indifferente l’esborso – aggiunge Lucarelli -: oltre a restituire l’importo dell’intero viaggio è previsto anche un indennizzo pari al 75% del costo dell’intero viaggio”.

In questo, il nuovo regolamento si differenzia da quello relativo ai viaggi in aereo, dove l’agenzia di viaggi, se si limita ad agire come intermediatore per le vendita dei biglietti, non ha responsabilità su ritardi e mancate coincidenze.

Le opportunità
Il nuovo regolamento Ue, secondo Lucarelli, “pur non essendo ben interpretabile in alcuni punti”, offre anche delle opportunità.

“Ad esempio, è previsto che agenzie e tour operator abbiano diritto ad accedere a tutte le informazioni relative ai viaggi proposti dai vettori ferroviari, comprese le offerte. Inoltre, è introdotto anche un diritto di concorrenza sul prezzo rispetto al booking diretto, che consente alle agenzie di lanciare ‘offerte speciali’ sul costo dei biglietti ferroviari”.


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