Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo

La responsabilità del vettore e dell'organizzatore turistico per danni a persona e bagaglio

28/01/2015
08:43
 

Spesso i vettori aerei, anche nell'ambito dei pacchetti dinamici, come pure gli organizzatori turistici nella loro veste di primi responsabili per l'esecuzione dei pacchetti turistici innanzi ai consumatori, sono chiamati a rispondere per danni alle persone ed al bagaglio per svariati eventi, i quali non sempre sono causalmente collegati alla condotta dei prestatori dei servizi di trasporto.

Lo stesso termine accident, presupposto di applicazione degli articoli 17 e 21 della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale firmata a Montreal nel 1999, non chiarisce completamente i contorni della suddetta responsabilità.

In generale, la normativa si applica in presenza di due presupposti: dal punto di vista temporale, occorre che il danno si sia verificato durante l'esecuzione del contratto di trasporto oppure nel corso delle operazioni di imbarco e di sbarco. Dall'altro lato, dal punto di vista sostanziale è necessario che il danno sia avvenuto quale conseguenza di un fatto inusuale ed inatteso rispetto alle normali condizioni di operatività del trasporto, nonché esterno al danneggiato.

Ne deriva che l'accident non debba essere interpretato come qualsiasi evento tale da presupporre una responsabilità oggettiva (cioè in ogni caso) del prestatore, bensì debba trattarsi di un evento che includa totalmente o parzialmente il coinvolgimento di quest'ultimo e non invece per mero fatto del danneggiato.

In termini concreti, la prassi giudiziale riporta che i prestatori del trasporto avranno buon gioco ad eccepire l'assenza di responsabilità nei seguenti casi: passeggero che inciampi sui bagagli correttamente posti dal vettore durante le operazioni di imbarco/sbarco e si procuri un danno fisico, danni all'udito a seguito della depressurizzazione dell'aereo in quanto il passeggero aveva avuto precedenti problemi all'udito, passeggero scivolato dalle scalette in uscita dall'aereo poiché le condizioni meteorologiche non richiedevano l'apposizione di un'apposita copertura o di un tappeto di plastica anti scivolo, perdita del volo per mancata presentazione al gate d'imbarco in quanto i passeggeri venivano trattenuti dal personale alla sicurezza nel controllo del bagaglio a mano, la cui attività non è in capo al vettore aereo.


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