Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo

Referendum e turismo: i punti per decidere

29/11/2016
10:23
 

A pochi giorni dal referendum, appare utile evidenziare nuovamente i punti fondamentali relativi al turismo al fine di decidere cosa votare.

Eliminazione della competenza esclusiva regionale e ritorno allo Stato della competenza generale.
Con l'articolo 31 della riforma (Modifica all'articolo 117 della Costituzione, comma primo, lettera s, ultimo punto), lo Stato assumerà la legislazione esclusiva in materia di “disposizioni generali e comuni sul turismo”. Alle Regioni rimarrà la competenza legislativa di dettaglio e la competenza esclusiva in materia di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo (e relativi fondi inclusi).

Lo Stato non si limiterà tuttavia ai principi fondamentali, bensì potrà emettere norme che siano a caposaldo del sistema turismo rispondenti ad un interesse strategico quale espressione di un indirizzo politico. Il perseguimento di tali fini complessivi verrebbe altresì raggiunto in quanto lo Stato, in caso di approvazione della riforma, assumerebbe le medesime competenze anche in relazione ad altri settori strategici per il turismo quali la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, le grandi reti di trasporto, i porti ed aeroporti, l'ordinamento delle professioni e le attività culturali.

I settori coinvolti dalla riforma
É presumibile che lo Stato metterebbe mano ad una normativa generale ed omogenea nei seguenti ambiti: criteri di classificazione degli esercizi alberghieri, disciplina delle professioni turistiche, norme di accesso per le agenzie di viaggio e per le Ota in particolare, status del direttore tecnico, fideiussioni amministrative per le agenzie di viaggio, regolarizzazione delle sharing economies nei servizi turistici oltre che ovviamente la valorizzazione e organizzazione unitaria del turismo, cui necessariamente dovrà corrispondere un aumento di risorse finanziarie ed umane in capo al Mibact per esercitare le nuove competenze acquisite.

A ciascuno degli operatori del settore valutare, sulla base della propria esperienza, se la suddetta proposta sia migliore rispetto a quella sinora conosciuta in vigore dal 2001.


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