Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo

Diritto di cedere il contratto di viaggio e voli low cost non rimborsabili

04/10/2018
15:28
 

L'art. 38 del d.lgs. 62/2018 attuativo della direttiva 2015/2302 prevede il diritto di cedere il contratto di pacchetto turistico almeno entro 7 giorni dalla partenza da parte di un viaggiatore ad un altro che ne soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio; tuttavia ciò non è un diritto da esercitarsi a titolo gratuito, bensì ai sensi dei successivi commi 2 e 3, i due viaggiatori (cedente e cessionario del contratto) sono coobbligati a pagare le spese e gli altri costi aggiuntivi risultanti da tale cessione, che devono essere ragionevoli e documentabili.

In altri termini, l'organizzatore deve indicare nella sua scheda contrattuale che in caso di cessione del contratto di pacchetto, che includa anche il trasporto aereo, per l'esercizio di tale diritto i costi ammontano ad una determinata somma; ora è noto che i vettori, soprattutto low cost, in linea di massima non prevedono il cambio del nome gratuitamente, quindi il costo della cessione del contratto equivarrebbe di fatto al prezzo per l'emissione di un nuovo titolo di trasporto alla tariffa prevista dal giorno del cambio.

La direttiva nel testo originale stabilisce inoltre che i costi di tale cessione da parte dell'organizzatore "non devono eccedere le spese realmente sostenute dall'organizzatore" (art. 9.2). Dunque un organizzatore diligente dovrebbe riportare nelle proprie condizioni generali o comunque nel contratto di viaggio una dicitura esplicita che avvisi il viaggiatore che i costi della cessione del contratto, nel caso includano il servizio di trasporto aereo, saranno commisurati al prezzo di emissione del nuovo biglietto aereo in base alla tariffa vigente in tal momento, in considerazione che le tariffe aeree possono variare in quanto soggette a restrizioni a causa della particolare tariffa utilizzata, della destinazione, della classe di volo, del periodo prescelto.

In ogni caso l'organizzatore fornirà al viaggiatore la prova relativa ai diritti, alla imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto di pacchetto turistico.

In definitiva, la cessione del contratto di viaggio è un diritto del viaggiatore che non può essere ostacolato dall'organizzatore (e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è chiamata a vigilare ed eventualmente a sanzionare tali condotte ostative), tuttavia una preventiva, corretta e completa informazione al viaggiatore può evitare di incorrere in violazioni della direttiva su tale punto, senz'altro critico, di applicazione pratica di queste nuove norme.

Colgo infine l'occasione per invitarvi all'incontro che si terrà a TTG Travel Experience il giorno venerdì 12 ottobre alle 10.30 in Sala Rovere (1° piano, Hall Ovest) per analizzare insieme i punti controversi della direttiva, alla luce della prima prassi sinora realizzatasi.


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