Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo

Volo di ritorno cancellato, le responsabilità dei tour operator

22/11/2018
12:41
 

Dopo aver esaminato – praticamente negli ultimi due anni di questo blog - le norme della direttiva UE 2015/2302 relativa ai viaggi a pacchetto ed ai servizi turistici collegati nonché le sue possibili applicazioni, per il prossimo futuro si analizzeranno vari casi pratici anche per rispondere alle richieste pervenute dagli operatori del settore.

Il caso di oggi riguarda il ritorno di un turista dalla località di vacanza il cui volo era stato cancellato e per il quale – in accordo con le obbligazioni previste dal Regolamento EC 261/04 (da cui la Carta dei diritti del passeggero) – il vettore aereo fornitore del servizio di trasporto contrattato dall'organizzatore turistico provvedeva a fornirgli una sistemazione alberghiera nei pressi dell'aeroporto, in attesa di riproteggerlo con il primo volo del mattino successivo verso la destinazione finale.

Come è noto, la compagnia aerea è obbligata a tale assistenza a prescindere dal fatto che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, le quali incidono solo ai fini delle compensazioni pecuniarie, rimanendo in ogni caso in capo al vettore le obbligazioni di informazione ed assistenza.

Il viaggiatore – tra l'altro un passeggero a mobilità ridotta – nel corso della notte addizionale presso l'hotel scivolava nella hall e riceveva delle lesioni fisiche alle gambe, sia pure lievi e guaribili in poche settimane. A seguito dell'evento il viaggiatore citava in giudizio l'organizzatore turistico per danni fisici e morali per l'incidente occorso.

Dopo un doppio grado di giurisdizione, la corte d'appello investita della questione (la norma applicabile era la vecchia direttiva 90/314, tuttavia su questo punto la nuova direttiva non pare aver mutato il quadro giuridico) statuiva che le obbligazioni previste dal Regolamento EC 261/04 a carico della compagnia aerea nell'assistere diligentemente il passeggero, non escludevano la contestuale applicazione delle norme sul viaggio a pacchetto secondo le quali l'organizzatore turistico risponde delle prestazioni realizzate dai suoi fornitori, salvo l'eventuale diritto di rivalsa verso quest'ultimi.

Nel caso di specie, il vettore avendo agito per conto dell'organizzatore turistico nel fornire l'alloggio al viaggiatore nell'ambito e nella durata del viaggio a pacchetto ed essendo stata raggiunta la prova che l'hotel prescelto dalla compagnia aerea non raggiungeva gli standard di qualità commisurati al pacchetto né quelli locali di sicurezza (a maggior ragione dovendosi richiedere una maggiore attenzione trattandosi di un passeggero a mobilità ridotta) ha fatto sì che il tour operator venisse condannato direttamente a risarcire il passeggero, a nulla valendo che l'alloggio non fosse stato promesso nel contratto di viaggio, ma fosse invece stato fornito dal vettore stesso a causa di una condotta esclusiva di quest'ultimo (cancellazione del volo) sulla quale alcun controllo aveva potuto esercitare l'organizzatore turistico.


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