Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo

Turismo sommerso ai margini della legge

08/10/2019
13:13
 

La direttiva (UE) 2302/2015 esclude dal proprio ambito di applicazione espressamente i pacchetti turistici offerti ed i servizi turistici collegati agevolati quando ciò avvenga occasionalmente e senza fine di lucro a un gruppo limitato di viaggiatori. Tale esclusione è stata attuata dagli Stati membri nel diritto interno con poche variazioni, anche in forza della clausola di massima armonizzazione che impone agli stessi di non introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso.

Esistono tuttavia delle sfumature non indifferenti: in particolare, mentre in Germania (§651a del BGB, codice civile tedesco) ed in Spagna (Art. 150, legge generale di protezione dei consumatori) così come nel Regno Unito (Art, 3 legge di protezione dei consumatori, la norma rimarrà anche in caso di Brexit) viene ripreso il testo della direttiva senza alcuna variazione, in Italia invece (art. 32.b del Codice del Turismo) si aggiungono dei requisiti assai più stringenti per essere esentati dall'applicazione degli obblighi informativi e di esecuzione della direttiva.

In particolare, in Italia l'offerente deve essere un'associazione, mentre l'avverbio occasionalmente viene interpretato in via autentica in senso temporale come non più di due volte all'anno e senza le modalità commerciali di offerta al pubblico, per cui solo attraverso proposte ricettìzie. In più, all'associazione è fatto obbligo espresso di fornire informazioni adeguate ai viaggiatori sul fatto di non essere soggetta alla disciplina della direttiva su citata.

È interessante rilevare a questo proposito che in Francia invece sono in ogni caso previsti  degli obblighi di solvibilità finanziaria anche per le associazioni, salvo quelle facenti parte di federazioni o sindacati che possano coprire le prime (art. L.211-18.III del Codice del Turismo).

In sostanza il quadro normativo italiano, se fosse applicata con rigore la norma che esenta l'applicabilità dalla direttiva sui viaggi a pacchetto e sui servizi turistici collegati, non lascerebbe molto spazio ad un turismo sommerso a scapito delle agenzie di viaggio.

Tuttavia per ottenere ciò occorrerebbero delle specifiche sanzioni per quelle associazioni che non informino preventivamente i viaggiatori sul fatto della non applicabilità alle stesse della normativa europea, la quale – è bene rammentarlo - assicura il più alto livello di protezione dei viaggiatori sinora raggiunto. Ciò non risulta semplice da ottenere, non essendo tali enti imprese e soprattutto alla luce dell'art. 18 della Costituzione italiana, che tutela il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. In definitiva, la materia di rango costituzionale impedirebbe più pregnanti controlli per ragioni di condotte al margine della legge ordinaria.

Di ciò e più approfonditamente ne discuteremo giovedì 10 ottobre 2019 presso la Italy Arena Pad. A5 dalle ore 1330  alle ore 1430


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