Voli Ryanair cancellati: cosa rischiano le agenzie

di Francesco Zucco
21/09/2017
11:04
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La bufera dei voli cancellati da Ryanair, iniziata lo scorso lunedì, non lascerà indenni le agenzie di viaggi. Molte di loro hanno già dovuto organizzare riprotezioni e trovare soluzioni alternative per i propri clienti. Ma la tempesta potrebbe essere solo all’inizio, dal momento che le cancellazioni proseguiranno anche nelle prossime settimane.

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Ma quali sono, esattamente, i doveri delle agenzie di viaggi che hanno venduto voli Ryanair? A chiarire la situazione è intervenuta Fiavet, con una circolare redatta dall’avvocato Federico Lucarelli, dell’ufficio legale dell’associazione di categoria. Che distingue, caso per caso, quali spese e quali oneri devono sobbarcarsi i dettaglianti. I riferimenti normativi principali sono al Codice del Turismo (D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79) e in particolare agli articoli 41, 42 e 43.

Occorre innanzitutto distinguere tra due casi principali: quello della vendita di pacchetti di viaggio organizzati dall’agenzia stessa e quello relativo alla vendita del solo biglietto aereo. Le conseguenze, infatti, sono nettamente diverse: nel primo caso l’agenzia risulta essere organizzatore, nel secondo invece svolge la funzione di semplice intermediario.

Se l’agenzia è organizzatore
Nel caso in cui l’agenzia abbia venduto un pacchetto di viaggio, bisogna ancora distinguere tra due ipotesi: il caso in cui il viaggio non sia ancora iniziato e quello in cui il viaggio sia già in corso.

Se il viaggio non è ancora iniziato, si legge nella circolare Fiavet, "l’organizzatore deve provvedere a sostituire il volo con un altro, fermo il diritto di ottenere dal vettore l’integrale rimborso del biglietto cancellato”. Ma se la riprotezione comporta “una modifica significativa (ad esempio la riduzione del programma di viaggio)”, ci sono ulteriori passaggi da seguire. In questo caso, precisa Lucarelli, “va avvisato per iscritto il viaggiatore, il quale ha 48 ore per accettare la modifica o annullare il pacchetto con richiesta di rimborso del prezzo versato, salva l’eventuale richiesta di risarcimento del danno”. Il pacchetto sostituivo deve essere “di qualità equivalente o superiore senza oneri aggiuntivi, ovvero di qualità inferiore, ma con restituzione della differenza di prezzo”; l’eventuale rimborso, invece, deve essere effettuato entro 7 giorni lavorativi.

Da sottolineare che, per danni e risarcimenti legati alla cancellazione del volo, “gli agenti di viaggi hanno azione di rivalsa nei confronti del vettore Ryanair”.

Se invece il viaggio è già iniziato, “l’organizzatore del viaggio è tenuto a verificare la possibilità di riproteggere il viaggiatore con soluzioni alternative che gli consentano la prosecuzione del programma di viaggio, rimborsando eventualmente la differenza di prezzo per i servizi non fruiti (o per la minor qualità degli stressi), salvo l’eventuale risarcimento richiesto del maggior danno subito”.

Se invece la riprotezione non è possibile e il cliente deve interrompere il viaggio, l’organizzatore deve predisporre il ritorno e rimborsare “la differenza di prezzo dei servizi non fruiti”. Anche in questo caso vale la rivalsa nei confronti di Ryanair.

Vendita della sola biglietteria
Diverso, invece, il caso in cui l’agenzia abbia venduto il solo volo. In questo caso infatti il dettagliante agisce come intermediario e dunque diritti e obblighi riguardano solo il passeggero e Ryanair. Il riferimento, a questo punto, è alla ‘Carta dei diritti del passeggero’ pubblicata sul sito dell’Enac.

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