Voli in coincidenza
e rimborsi per ritardo:
la Corte ue scrive
le regole per le adv

10/10/2022
08:03
 

Il risarcimento per il ritardo di un volo in coincidenza va calcolato sull'intero viaggio, compresi i collegamenti precedenti e successivi, se sono stati venduti in agenzia di viaggi con un'unica fattura. E questo anche se i voli in questione sono operati da compagnie diverse.

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Con la sentenza C-436/21 della Corte di Giustizia Ue si riscrivono le regole delle compensazioni e soprattutto la definizione di 'coincidenza' nel caso di voli venduti in agenzia.

Come riporta ilsole24ore.com Il tribunale comunitario è stato chiamato a pronunciarsi su un caso che vedeva un passeggero volare da Stoccarda a Kansas City con tre voloi diversi: il primo da Stoccarda a Zurigo, operato da Swiss; il secondo e il terzo, rispettivamente da Zurigo a Filadelfia e da Filadelfia a Kansas City, operati da American Airliens.

Da evidenziare che il biglietto era stato acquistato in un'agenzia di viaggi con un'unica fattura e il numero del biglietto elettronico era riportato su tutte le carte d'imbarco.

La decisione
Le prime due tratte sono decollate e atterrate regolarmente, mentre l'ultima tranche di viaggio, quella da Filadelfia a Kansas Ciy, ha visto un ritardo di 4 ore.

Il tribunale ha deciso di applicare il risarcimento previsto per le tratte superiori ai 3.500 km (ovvero 600 euro), considerando l'itinerario da Stoccarda a Kansas City come un unico volo. Una decisione che mette nero su bianco come la nozione di volo in coincidenza comprenda anche collegamenti operati da vettori diversi ma acquistati da un'agenzia che ha fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto.

Il princio applicato è quello del massimo livello di protezione per i passeggeri, ovvero lo spirito con cui è stata redatta la normativa di riferimento, ovvero il regolamento 261/2004.


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